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Pronto condominio | 13 dicembre 2021, 15:00

Maggioranza agevolata per eliminare le barriere architettoniche

Per favorire l'installazione di tali opere, il legislatore ha pensato di “abbassare” i quorum richiesti in assemblea di condominio per deliberare gli interventi, specificando che il singolo condomino può comunque procedere a proprie spese, avendo cura di non pregiudicare la stabilità e la sicurezza dell’edificio.

Maggioranza agevolata per eliminare le barriere architettoniche

La legge 13/1989 - poi modificata dalla legge 62/1989 – contiene una serie di norme volte all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, alle quali si aggiungono gli articoli compresi tra il 77 e l'82 del Testo Unico sull'edilizia.

L’obiettivo è incentivare l’eliminazione di tutti quegli impedimenti fisici che negli stabili possono ostacolare l’accesso e il movimento ai residenti e ai soggetti terzi. In condominio, ad esempio, un disabile in sedia a rotelle non può accedere in modo autonomo al suo appartamento se nell’edificio non è presente un ascensore o un servoscala.

Per favorire l’installazione di tali opere, il legislatore ha pensato di “abbassare” i quorum richiesti in assemblea di condominio per deliberare gli interventi, specificando che il singolo condomino può comunque procedere a proprie spese, avendo cura di non pregiudicare la stabilità e la sicurezza dell’edificio. Per quanto riguarda la tutela del decoro architettonico, le ultime pronunce di tribunali e Cassazione tendono a favorire gli interventi, anche a costo di intaccare la bellezza dell’edificio d’epoca. Via libera quindi ad ascensori e altre opere anche negli stabili d’epoca.

L’articolo 1120 del Codice civile, a proposito delle innovazioni in condominio, dispone che i condòmini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136 (ossia il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio) possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto, fra le altre cose, le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche. Un quorum che quindi è “agevolato”, in quanto le innovazioni di norma richiedono il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno i 2/3 del valore dell’edificio.

L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta avanzata anche da un solo condomino che è interessato all'intervento, con la domanda che deve contenere l'indicazione dettagliata dell'opera e le modalità di esecuzione.

A cura di Confappi-Fna Federamministratori

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